Ordinanza sull'agricoltura biologica Svizzera

Ordinanza sull'agricoltura biologica Svizzera

L’Ordinanza sull'agricoltura biologica della Confederazione racchiude in sé i regolamenti statali per la produzione e la trasformazione dei prodotti biologici in Svizzera. Essa definisce gli standard minimi da rispettare nell’agricoltura biologica e nelle fasi di preparazione, d’immagazzinamento, d’importazione e di esportazione dei prodotti biologica.
La preparazione, il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’immagazzinamento dei prodotti biologici richiedono una certificazione corrispondente. Le aziende agricole gestite in maniera biologica rispettano i cicli naturali, allevano e foraggiano i loro animali in conformità con i loro specifici bisogni e rinunciano all’uso di additivi chimici di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Vantaggio cliente

I prodotti, contrassegnati con la denominazione «biologico», «ecologico» o altre denominazioni usuali derivate (bio, eco, ecc.), possono essere preparati, commercializzati e immagazzinati. L’importazione e l’esportazione dei prodotti bio è permessa.
Un controllo bio permette anche di esaminare ulteriori direttive e standard. Ispezioni combinate consentono un risparmio di tempo e denaro. È sufficiente un piccolo passo per accedere all’adempimento delle direttive di Bio Suisse (Gemma), qualora siano rispettate le esigenze dell’Ordinanza biologica.

Basi

Ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18) e Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (RS 910.181)

Regolamento Agricoltura biologica

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Ordinanza sull'agricoltura biologica 910.18

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Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica 910.181

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